“Non è vincolante un ordine che conduca a violare il primario ordine di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non ne può essere sanzionata l’inosservanza“.
La Corte ha riconosciuto la natura penale e il carattere punitivo della disciplina al punto da rilevare la sua “vocazione marcatamente dissuasiva” rispetto all’attività di soccorso. i giudici hanno affermano chiaramente che “non è vincolante pertanto un ordine che conduca a violare il primario ordine di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non ne può essere sanzionata l’inosservanza” (par. 26), principio che vale tanto più in collegamento con il divieto di respingimento di cui alla Convenzione di Ginevra e il divieto di tortura e trattamenti inumani, rispetto ai quali “non sono ammesse deroghe“.
In questo senso la Corte offre una interpretazione del Decreto Piantedosi che, solo così, può essere ritenuta compatibile con la Costituzione e rende anche evidente che alcuna indicazione proveniente dalla Guardia costiera libica può ritenersi lecita e legalmente data.
Questi principi devono essere rigorosamente rispettati innanzitutto dalla Pubblica Amministrazione italiana e il Governo italiano deve cessare l’attività di criminalizzazione delle navi umanitarie le quali, con spirito di collaborazione, devono essere trattate per quello che effettivamente fanno: salvare vite di persone in pericolo e in fuga da persecuzioni e torture e contribuire al sistema globale di ricerca e soccorso in mare.
avv. Francesca Cancellaro e avv. Dario Belluccio
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/decreto-piantedosi-la-corte-costituzionale-ribadisce-il-primato-del-soccorso-in-mare/