AGGIORNAMENTO DEL 26 APRILE 2022: DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI DDELLA SENTENZA EMESSA DALLA CORTE DI CASSAZIONE
67 migranti a bordo di un
piccolo natante in legno, che era in procinto di affondare, venivano
soccorsi in area SAR libica dal Vos Thalassa,un rimorchiatore
battente bandiera italiana. Dell’operazione venivano informate
le autorità italiane (MRCC Roma), che, a loro volta, inoltravano la
comunicazione al MRCC libico, il quale ordinava al Vos Thalassa di
dirigersi verso le coste nord-africane, onde consentire il trasbordo
dei naufraghi sulle proprie motovedette. Senonché, nel corso
della notte, uno dei migranti si accorgeva che l’imbarcazione aveva invertito la rotta e
stava procedendo in direzione sud, ossia verso le coste libiche.
Ne derivava uno stato di grande tensione e concitazione tra i
migranti, che si traduceva in condotte minacciose nei confronti di
alcuni membri dell’equipaggio, volte a riconvertire la rotta. In
seguito a tali condotte interveniva l’MRCC di Roma, su richiesta
dell’equipaggio del rimorchiatore, inviando sul posto l’unità
navale della Guardia costiera U. Diciottiche, presi a bordo i
migranti, li conduceva in Italia.
Con sentenza resa in data 23 maggio 2019, il
Giudice dell’udienza preliminare di Trapani, in sede di giudizio
abbreviato, riteneva che le condotte ascritte ai due migranti
imputati non potessero essere punite, riconoscendo la sussistenza
della scriminante della legittima difesa di cui all’art. 52 c.p.,
sul presupposto che avessero agito per tutelare il proprio diritto a
non venire rinviati in Libia, dove sarebbero stati esposti al
concreto pericolo di violenze e trattamenti inumani o degradanti.
La Corte d’Appello di Palermo, riformando
la sentenza di primo grado, condannava gli imputati per i reati di
violenza o minaccia a pubblico ufficiale e di resistenza a pubblico
ufficiale aggravati, nonché per il reato di favoreggiamento
dell’immigrazione irregolare aggravato.
Il 16 dicembre 2021 la
Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado,
stabilendo che "è scriminata la condotta di resistenza a
pubblico ufficiale da parte del migrante che, soccorso in alto mare,
facendo valere il diritto al non respingimento verso un luogo non
sicuro, si opponga alla riconsegna allo Stato libico".
Per approfondimenti sulla vicenda:
I migranti che si oppongono al rimpatrio in Libia non possono invocare la legittima difesa: una decisione che mette in discussione il diritto al non refoulement, Luca Masera su Sistema Penale
http://www.adimblog.com/wp-content/uploads/2020/08/ADiM-Blog-Agosto-2020-Osservatorio-F.pdf
Caso Vos Thalassa: il fatto; la lingua e l’ideologia del giudice di Andrea Natale su Questione Giustizia